Procedura di confisca nell’ambito del procedimento penale in danno di CINQUE Guido, nato a Sant’Antonio Abate (NA) il 25/06/1929, più uno. Sentenza n.418/2012 (n.10678/05 R.G.N.R.- n.6776/05 R.G. GIP – n.962/08 R.G. Trib.) emessa il 18/04/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata, parzialmente riformata dalla sentenza n.899/2015 (n.9955/13 R.G. Appello) emessa il 05/02/2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione III penale, definitiva dal 20/07/2016 a seguito di sentenza n.16395/2016 R.G. della Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all1 art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).
Le domande sopra richiamate devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).
Le domande in parola debbono contenere (art. 58, comma 2, D. Lgs. 159/2011):
Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all’art. 1, comma 199 della legge 228/2012.