Procedura di confisca nell’ambito del procedimento penale in danno di ALIANO Vincenzo, nato a Napoli il 25/05/1956, più altri. Sentenza n.3465/2015 (n.33310/07 R.G.P.M. – n.31940/07 R. GIP – n.286/09 R.G. Trib.) emessa il 24/02/2015 dal Tribunale di Napoli, III Sezione penale, parzialmente riformata dalla sentenza n.3841/2019 (n.7070/15 R.G. Appello) emessa il 20/05/2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione I penale, definitiva dal 10/11/2021 a seguito di sentenza n. 10520/2020 R.G. della Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all’ art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’ articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).
Le domande sopra richiamate devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).
Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all’art. 1, comma 199 della legge 228/2012.