Confisca di beni in danno di Raso Antonio + altri, nel proc. N. 10270/2009 RGNR – N. 994/2017 R.G. TRIB, con sentenza del Tribunale di Biella n. 384/19 del 05.04.2019 dep. il 04.07.2019 confermata dalla Corte d’Appello di Torino nel proc. n. 6207/19 con sentenza n. 2769/20 del 16.07.2020 dep. il 13.10.2020, e divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione n. RG 32902-2021 del 23.06.2021.- In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 2061 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all’art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Giudice
dell’esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012). La data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande sopra richiamate è individuata con quella corrispondente a 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione e/o penale per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).
Documento: 12 / 2024
Data inizio pubblicazione: 2024-05-17 17:10:00
Data fine pubblicazione: 2024-11-16 00:00:00
Allegati:
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Avviso a creditori confisca Raso ed altri
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