Procedura di confisca a carico di LO GIUDICE LUCIANO.
Procedimento n. 2478/2007+3541/2011 RGNR DDA n. 1641/2011 RGIP Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 550/16
proc. 445/2015 del 18/05/2016 depositato in data 21/09/2016, divenuta esecutiva con sentenza della Corte di Cassazione il 08/10/2018.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 205 e 2061 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all’art. 1, comma 198 della medesima legge 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).
La data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande sopra richiamate è individuata entro 180 giorni dalla data di definitività della confisca, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).